sabato 22 settembre 2007

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Cosa copre la polizza infortuni?
La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la MORTE, una INVALIDITA' PERMANENTE o una INVALIDITA' TEMPORANEA.
In genere sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia per fuga di gas o vapori; l’annegamento; le infezioni escluse le malattie e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali.
Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizie e negligenze dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di: tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare.
Possono anche essere compresi in garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive che devono essere ovviamente essere oggetto di precisazione in polizza.

A chi si rivolge la polizza infortuni?
Si rivolge a tutte le persone dal momento che vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
La limitazione della garanzia ai soli rischi professionali o extra professionali è possibile solamente quando esiste una netta separazione tra le due tipologie di rischio (in pratica quasi solamente per i lavoratori dipendenti).
È importante che le prestazioni coincidano con le necessità del consumatore: mentre per un lavoratore autonomo o per un libero professionista può essere importante assicurare i casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea ( a cui possono essere aggiunte quali garanzie accessorie la diaria in caso di ricovero in ospedale o clinica oppure il rimborso delle spese medico ospedaliere in conseguenza di infortunio), a favore del lavoratore dipendente è sufficiente prevedere il caso di invalidità permanente.
Tenete presente che esistono varie modalità (con varie franchigie) per definire la percentuale dell’invalidità permanente da liquidare.
Consigliamo a tutti di limitare il “caso di morte da infortunio” in quanto solamente una polizza vita “temporanea caso morte” può garantire ai beneficiari il capitale in caso di morte (per malattia o infortunio) dell’assicurato.

Consigli utili:
esclusioni: di norma sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; causati dalla guida di veicoli o natanti a motore se l’assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; causati dall’uso di aeromobili in genere (salvo quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri); derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; causati da guerra ed insurrezioni, da movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; conseguenti a contaminazioni chimiche o biologiche o causati da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; derivanti da conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o provocati dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

persone non assicurabili: non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici e forme maniaco-depressive.

franchigie: di regola tutte le polizze infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni).cambiamento dell’attività professionale: comunicate tempestivamente eventuali variazioni dell’attività professionale (artt. 1897 e 1898 del C.C.) perché potrebbero comportare diminuzioni o aggravamento del rischio e quindi del premio da pagare.

clausole “vessatorie” : sono la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data di pagamento o rifiuto al risarcimento di un danno e l’”arbitrato” e cioè l’impossibilità per il consumatore di adire le vie legali in caso di controversie di natura medica conseguenti alla valutazione e quantificazione di un danno.

Somme assicurate
Le somme da assicurare verranno quantificate in occasione dell’analisi del fabbisogno assicurativo.

Quanto costa una polizza infortuni?
Il costo di una polizza infortuni dipende dalla situazione personale di ciascun consumatore che verrà evidenziata dall'analisi del fabbisogno assicurativo: si confronteranno poi le varie assicurazioni individuando la più conveniente.

Come disdire le polizze costose o inadeguate?Un consiglio molto, molto importante: stipulate sempre contratti di durata anuale

Cosa fare in caso di sinistro?La denuncia di un sinistro va fatta entro tre giorni (e comunque il più presto possibile) da quello in cui si è verificato l’infortunio.
Bisogna comunicare all’assicurazione quando e come è successo l’infortunio: l’ora e la data, il luogo, le occupazioni a cui stava attendendo l’assicurato, se c’erano eventuali testimoni e se sono intervenute autorità.
Trasmettete all’assicurazione la relativa documentazione medica fino al momento della guarigione.
Se in conseguenza dell’infortunio fossero residuati postumi di invalidità permanente procuratevi una relazione medico-legale che comprovi la percentuale di invalidità.
Dovrete poi sottoporvi ad una visita medica da parte dei fiduciari dell’assicurazione.

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