sabato 22 settembre 2007

L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Cosa copre la polizza infortuni?
La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la MORTE, una INVALIDITA' PERMANENTE o una INVALIDITA' TEMPORANEA.
In genere sono considerati infortuni e quindi compresi nell’assicurazione: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; l’assideramento e il congelamento; le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia per fuga di gas o vapori; l’annegamento; le infezioni escluse le malattie e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; le lesioni da sforzo limitatamente a quelle muscolari; le ernie addominali.
Possono anche essere compresi gli infortuni causati da colpa grave, imperizie e negligenze dell’assicurato nonché quelli sofferti in occasione di: tumulti popolari, occorsi durante viaggi aerei, determinati da calamità naturali, stato di guerra e di insurrezione o durante il servizio militare.
Possono anche essere compresi in garanzia gli infortuni conseguenti ad attività sportive che devono essere ovviamente essere oggetto di precisazione in polizza.

A chi si rivolge la polizza infortuni?
Si rivolge a tutte le persone dal momento che vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
La limitazione della garanzia ai soli rischi professionali o extra professionali è possibile solamente quando esiste una netta separazione tra le due tipologie di rischio (in pratica quasi solamente per i lavoratori dipendenti).
È importante che le prestazioni coincidano con le necessità del consumatore: mentre per un lavoratore autonomo o per un libero professionista può essere importante assicurare i casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea ( a cui possono essere aggiunte quali garanzie accessorie la diaria in caso di ricovero in ospedale o clinica oppure il rimborso delle spese medico ospedaliere in conseguenza di infortunio), a favore del lavoratore dipendente è sufficiente prevedere il caso di invalidità permanente.
Tenete presente che esistono varie modalità (con varie franchigie) per definire la percentuale dell’invalidità permanente da liquidare.
Consigliamo a tutti di limitare il “caso di morte da infortunio” in quanto solamente una polizza vita “temporanea caso morte” può garantire ai beneficiari il capitale in caso di morte (per malattia o infortunio) dell’assicurato.

Consigli utili:
esclusioni: di norma sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; causati dalla guida di veicoli o natanti a motore se l’assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; causati dall’uso di aeromobili in genere (salvo quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri); derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; causati da guerra ed insurrezioni, da movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; conseguenti a contaminazioni chimiche o biologiche o causati da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; derivanti da conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o provocati dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

persone non assicurabili: non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici e forme maniaco-depressive.

franchigie: di regola tutte le polizze infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni).cambiamento dell’attività professionale: comunicate tempestivamente eventuali variazioni dell’attività professionale (artt. 1897 e 1898 del C.C.) perché potrebbero comportare diminuzioni o aggravamento del rischio e quindi del premio da pagare.

clausole “vessatorie” : sono la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data di pagamento o rifiuto al risarcimento di un danno e l’”arbitrato” e cioè l’impossibilità per il consumatore di adire le vie legali in caso di controversie di natura medica conseguenti alla valutazione e quantificazione di un danno.

Somme assicurate
Le somme da assicurare verranno quantificate in occasione dell’analisi del fabbisogno assicurativo.

Quanto costa una polizza infortuni?
Il costo di una polizza infortuni dipende dalla situazione personale di ciascun consumatore che verrà evidenziata dall'analisi del fabbisogno assicurativo: si confronteranno poi le varie assicurazioni individuando la più conveniente.

Come disdire le polizze costose o inadeguate?Un consiglio molto, molto importante: stipulate sempre contratti di durata anuale

Cosa fare in caso di sinistro?La denuncia di un sinistro va fatta entro tre giorni (e comunque il più presto possibile) da quello in cui si è verificato l’infortunio.
Bisogna comunicare all’assicurazione quando e come è successo l’infortunio: l’ora e la data, il luogo, le occupazioni a cui stava attendendo l’assicurato, se c’erano eventuali testimoni e se sono intervenute autorità.
Trasmettete all’assicurazione la relativa documentazione medica fino al momento della guarigione.
Se in conseguenza dell’infortunio fossero residuati postumi di invalidità permanente procuratevi una relazione medico-legale che comprovi la percentuale di invalidità.
Dovrete poi sottoporvi ad una visita medica da parte dei fiduciari dell’assicurazione.

LA TUA PATENTE..ATTENTO AI PUNTI!!

Premessa
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 1 punto
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescrittoart. 152, comma 3°
Uso improprio dei fariart. 153, comma 11°
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a)
Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggettiart. 169, comma 10°
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruoteart. 170, comma 6°
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafoart. 174, comma 7°
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafoart. 178, comma 4°

Violazioni che comportano la perdita di 2 punti
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/hart. 142, comma 8°
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata art. 146, comma 2°
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservataart. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposteart. 154, comma 8°
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicoloart 161, comma 1° e 3°
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individualiart. 162, comma 5°
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioniart. 165, comma 3
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezzaart. 168, comma 9 bis
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovettureart. 169, comma 9°
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafoart. 174, comma 4°
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafoart. 174, comma 5°
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostradeart. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)Rientrano in questa ipotesi:- lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio- esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc.art. 175, comma 16°
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade
Rientrano in questa ipotesi ad esempio:- non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;- - uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione- - cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione- - in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia- - lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza- - procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade- - non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggioart. 176, comma 21°
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanzeart. 177 comma 5°
mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafoart. 178 comma 3°
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc..art. 189, comma 9°
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l’attraversamento di una strada senza strisce pedonaliart. 191, comma 2

Violazioni che comportano la perdita di 3 punti
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpassoart. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a coseart. 149, comma 4°
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietateart. 153, comma 10°
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgentiart. 164, comma 8°
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c)
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.art. 167, comma 7°
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agentiart. 192 comma 6°

Violazioni che comportano la perdita di 4 punti
Circolare contromano (non in curva)art. 143, comma 11°
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsieart. 143, comma 13° con riferimento al 5°
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericoloart. 161, comma 2°
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d)
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentitoart. 168, comma 7°
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggioart. 169, comma 8°Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamenteart. 175, comma 13°
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamentoart. 189, comma 5° primo periodo

Violazioni che comportano la perdita di 5 punti
Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazioneart. 141, comma 8°Violare gli obblighi relativi alla precedenzaart. 145, comma 10°
Mancato rispetto delle regole di sorpassoart. 148, comma15° Con rif. al 3° comma
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoliart. 149, comma 5°, secondo periodo
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoliart. 150, comma 5° con riferimento all'art.149 comma 5°
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.art. 171, comma 2°
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambiniart. 172 comma 8°Alterare il corretto uso delle cinture.art. 172, comma 9°
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritteart. 173, comma 3°
Violare l'obbligo di precedenza ai pedoniart. 191, comma 1°
Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonaliart. 191, comma 3°

Violazioni che comportano la perdita di 6 punti
Mancata osservanza dello stop art. 145, comma 5°
Passaggio con semaforo rosso o agente del trafficoart. 146, comma 3°,
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello art. 147, comma 5°

Violazioni che comportano la perdita di 8 punti
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni graviart. 149, comma 6°
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a personeart. 150, con riferimento all'art. 149 comma 6°
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossiart. 154, comma 7°

Violazioni che comportano la perdita di 10 punti
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h.art. 142, comma 9°,
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separateart. 143, comma 12°
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..).
Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..art.148, comma 16° terzo periodo
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioniart. 168, comma 8°
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoliart. 168, comma 9°
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromanoart. 176, comma 19°
Effettuare retromarcia in autostradaart. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b)
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previstiart. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d)
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità art. 179, commi 2° e 2° bis
Guidare in stato di ebbrezzaart. 186, comma 2° e 7°
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacentiart. 187, comma 7° e 8°
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamentoart. 189, comma 5° secondo periodo
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamentoart. 189, comma 6°
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reatoart. 192 comma 7°

L'ASSICURAZIONE VITA CASO MORTE

Che cosa copre la polizza sulla vita “temporanea caso morte?”
A seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, in caso di morte dell’Assicurato entro la scadenza prestabilita, al Beneficiario è liquidato un capitale.
Le polizze “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’Assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto, senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni.
In ogni caso i premi pagati restano acquisiti dall’Assicurazione.

A chi si rivolge?
La polizza sulla vita “temporanea caso morte” è un prodotto assicurativo previdenziale ed è consigliabile ai consumatori che hanno delle persone a carico o che hanno contratto un mutuo.
La durata del contratto va quindi commisurata alla maggiore età dei figli (o al raggiungimento della loro indipendenza economica) o alla durata del mutuo.

Consigli utili:le polizze vita “temporanee caso morte” possono essere stipulate a capitale e premio annuo costante (sono la forma più diffusa), a capitale e premio annuo crescente (capitale e premio annuo sono collegati all’indice ISTAT), oppure a capitale decrescente (consigliabile a chi ha contratto un mutuo ed il residuo debito diminuisce con il piano di ammortamento).premesso che l’assicurazione per il rischio di morte è operante qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, sono di norma operanti le seguenti esclusioni:
1) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario
2) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi
3) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra (controllare in dettaglio la portata di tale esclusione)
4) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche
5) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo oppure se l’Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio
6) suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione
7)altre esclusioni possono essere: attività sportiva non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.
Oppure: guida di veicoli o natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Consigliamo di controllare eventuali altre esclusioni.l’immediata copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa di assicurazioni.
Qualora l’Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, l’assicurazione rimane in parte sospesa per un periodo di sei mesi, denominato “periodo di carenza”.
Consigliamo di sottoporvi a visita medica e comunque di controllare attentamente le limitazioni di garanzia operanti durante il periodo di “carenza”.
Ricordate che in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rilasciate con dolo o colpa grave l’Assicurazione può rifiutare il pagamento del capitale in caso di morte dell’Assicurato( art. 1892 e 1893 del codice civile).
In caso di interruzione dei pagamenti del premio il contratto rimane in vigore per trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della rata di premio dopodiché il contratto si risolve automaticamente.
A parte questo caso, le polizze vita “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’Assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni.
I premi pagati restano acquisiti dall’Assicurazione.
Le somme dovute dall’Assicurazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).
Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione (art. 1920 del codice civile).
Ciò significa che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

Quanto costa una polizza temporanea caso morte?
Il costi delle polizze “temporanee caso morte” sono evidenziabili dall’analisi del fabbisogno assicurativo.
L’analisi personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle Vostre esigenze, evitando certi prodotti assicurativi ed inutili sprechi.Il premio dipende dal sesso, dall’età dell’Assicurato e dalla durata del contratto, dalla professione, dallo stato di salute e dalle attività sportive praticate dall’Assicurato stesso.
La compagnia di assicurazione potrà quindi applicare soprapremi professionali, sanitari e sportivi.
Liquidazione del capitaleMaturato
il diritto a ricevere il capitale per decesso dell’Assicurato, il Beneficiario deve presentare tutta la documentazione richiesta per dar corso alla liquidazione.
L’Assicurazione è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ottenuto la documentazione.
Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento sono dovuti al beneficiario gli interessi di mora, calcolati al tasso legale di interesse (art. 1224 del C. C.).

Sei buoni motivi per assicurare la tua casa

1) Garanzie di Responsabilità Civile Terzi il proprietario quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, si assicura di quanto sia tenuto a pagare per:lesioni personali; morte; danneggiamenti a cose ed animali.Nella R.C.T. sono di solito compresi gli infortuni – ovvero R.C.O., dei prestatori di lavoro addetti al servizio della propria abitazione e del fabbricato (condominio) per la quale, il proprietario deve rispondere. Inoltre, nella R.C.T. è di solito compreso anche la proprietà e conduzione di parchi privati, alberi di alto fusto, recinzioni in muratura, attrezzature sportive, strade private.
2) Garanzie Furto Rapina e Rischi Complementari Le assicurazioni indennizzano : furto, i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l’autore del furto si sia introdotto dall’esterno nei locali contenenti le cose assicurate;rapina, avvenuta nel fabbricato, guasti causati al fabbricato dell’autore della rapina, compreso gli infissi, o al contenuto;atti vandalici che hanno danneggiato le cose assicurate.
3) Garanzie Incendio e Danni Beni Il contraente stipula l’assicurazione nell’interesse proprio e di quello dei componenti il nucleo familiare.Le assicurazioni indennizzano i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e del contenuto domestico, anche se determinati da colpe gravi da uno del nucleo familiare, in conseguenza di:incendio, fulmine, esplosione e scoppio anche esterni, fuoriuscita di fumo per guasto improvviso e accidentale degli impianti di produzione di calore pertinenti al fabbricato.Inoltre si indennizza, sempre che conseguenti ad uno degli eventi sopra elencati le cose assicurate anche nell’ambito di 20 mt. dal fabbricato.
4) Garanzie acqua condotte e occlusioni di condutture Fuoriuscite per rottura accidentale da pluviali, grondaie, impianti idrici, termici e sanitari.
5) Garanzie perdita dei canoni di locazione e il mancato godimento della casa dal nucleo familiarein seguito al danneggiamento del fabbricato, per vari motivi, e per il periodo necessario al Suo ripristino, il proprietario chiede l’indennizzo sia per la perdita del canone di locazione sia per il mancato godimento della casa dal nucleo familiare.Per il primo caso l’indennizzo verrà calcolato in base al canone di locazione di solito sino al massimo di un anno; per il secondo caso si stabilisce al momento della stipula del contratto.
6) Garanzie eventi atmosferici le assicurazioni indennizzano i danni materiali e diretti all’edificio conseguenti ad uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate, con una franchigia fissa per sinistro. Note: i sopraccitati rischi, assicurabili totalmente ovvero parzialmente a secondo delle esigenze del proprietario, sono comunque da definire caso per caso con la propria Agenzia di Assicurazione.

COSA COPRE LA POLIZZA DELL'ABITAZIONE'

Garanzia incendio

Un incendio può provocare anche un danno totale alla casa e compromettere quindi l’esistenza economica del proprietario.

La garanzia contro l’incendio può riguardare sia l’immobile, sia il suo contenuto.
Offre una copertura molto ampia e può comprendere anche i danni causati da fulmini, tempeste, esplosioni, implosioni, scoppio, grandine, vento, neve, acqua condotta (spesso in questo caso è coperto solamente il danno provocato da rottura accidentale, precipitazioni di aerei e satelliti sulla casa, fumo, gas, onda sonica, fenomeni elettrici, atti vandalici ed eventi sociopolitici come: scioperi, tumulti, urto di veicoli stradali (esclusi quelli dell’assicurato).
Spesso sono però esclusi i danni da gelo, i danni provocati da terremoti, inondazioni, alluvioni e frane.
Se abitate in una zona dove è probabile che si verifichi un evento di tale tipo, includete espressamente tali garanzie nel Vs. contratto.
Per fabbricato s’intendono tutti gli impianti fissi; per contenuto e/o arredamento s’intendono tutte le cose che nell’abitazione/casa sono rimovibili. Sono coperti dalla stessa polizza anche altri edifici come p. es. il garage e altre dipendenze site negli spazi adiacenti al fabbricato.
Questi però non possono superare 1/10 della superficie complessiva assicurata, altrimenti devono essere indicati espressamente nella polizza e assicurati a parte.

Caratteristiche della assicurazione incendio dell’abitazione
L’assicurazione incendio dell’abitazione deve essere prestata: per il "fabbricato" in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area,per il "contenuto" in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti.
Ciò premesso, consigliamo la forma di assicurazione "a valore intero" che prevede la copertura della totalità dei beni assicurati.
Fate però attenzione che se al momento del sinistro le somme assicurate risultano inferiori al "valore a nuovo" o al costo di rimpiazzo, il risarcimento dell’eventuale danno avviene in misura proporzionale alla "scopertura" (o sotto-assicurazione).

Per esempio: se il valore a nuovo del bene è eguale a 100 e la somma assicurata al momento del sinistro risulta pari a 50, nel caso di un danno pari a 30 l’assicurazione risarcirà in proporzione e cioè solamente 15. L’assicurazione può anche essere prestata nella forma "a primo rischio assoluto" ed in tal caso l’assicuratore si obbliga a pagare il danno fino alla concorrenza della somma assicurata senza l’applicazione della "regola proporzionale".
Richiedete comunque anche un preventivo che preveda la forma a valore intero e vedrete che quest’ultima, dal momento che prevede l’assicurazione della totalità dei beni e non solo di una parte, è senza dubbio preferibile.

Ogni fabbricato appartiene ad una delle seguenti classi, in base alle quali viene determinato il premio da pagare:
Classe 1: fabbricati con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili. Nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno; è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai o armatura del tetto comunque costruiti;
Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
Classe 4: fabbricato comunque costruitoCi sono comunque delle tolleranze! È consentito non considerare: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della struttura non portante del tetto.
Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla struttura non portante del tetto, è elevata ad 1/3 allorchè si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.

A chi si rivolge la polizza per l’abitazione?

L’assicurazione contro l’incendio è consigliabile a chiunque possieda una casa o viva in affitto (in questi casi serve solamente assicurare il „rischio locativo").
La polizza incendio interessa anche chi abita in un condominio, dato che le comuni polizze globali fabbricati non coprono il contenuto dell’abitazione del singolo condomino.
È importante che nella polizza globale fabbricato sia compresa la garanzia ricorso terzi.
Non mentite al momento della stipulazione del contratto!
Al momento della stipulazione del contratto Vi verrà chiesta una descrizione dell’abitazione: p. es. dove si trova, se è una villa o un condominio, se è costruita in legno o no, se sussiste un sistema d’allarme.
Non mentite altrimenti rischiate di non essere indennizzati dall’assicurazione.

Consigli utili: Prima di stipulare la polizza osservate sempre le seguenti regole: esclusioni: in genere sono esclusi i danni provocati con dolo o colpa grave, p.es. fumare nel letto, non solo dall’assicurato, ma anche dalle persone che convivono con lui.
È importante che la colpa grave sia compresa nella polizza;franchigie: la franchigia è senz’altro consigliabile, purchè faccia diminuire il premio assicurativo;prima di stipulare una polizza abitazione, tenete conto di quali rischi volete assicurare, p. es. se basta la sola assicurazione contro l’incendio o se abitate in una zona fredda dov’è importante assicurarsi anche contro i danni da gelo;ricorso terzi: è una garanzia che risarcisce per danni a beni di vicini a seguito dello sviluppo di incendio, esplosione o scoppio.
Copre fino al raggiungimento del massimale assicurato, senza considerare l’effettiva possibilità di danno.
Esistono delle polizze RC del capofamiglia nelle quali è compreso il ricorso di terzi a seguito di incendio fino ad una certo massimale prestabilito.
Quindi verificate bene se nella VS. polizza RC vita privata sussiste tale garanzia.
Se non c’è consigliamo di includere il ricorso di terzi nella polizza abitazione a ogni proprietario/inquilino di un appartamento o di una casa adiacente ad un’altra, esclusi coloro che abitano in una casa isolata.

Capitale assicurato: I consigli sul capitale utile da assicurare saranno comunicati in occasione dell’analisi sul fabbisogno assicurativo.

Garanzia responsabilità civile
È importante non confondere il rischio conseguente ai danni causati a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato (tegola che cade dal tetto) con i rischi derivanti dalla conduzione dell’appartamento (vaso di fiori che cade dal balcone) e quelli in genere che dipendono da fatti verificatisi nell’ambito della vita privata.
Controllate che la polizza di responsabilità civile della famiglia comprenda sia i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato (se non già compresi nella polizza globale del condominio), sia quelli derivanti dalla conduzione dell’appartamento e da fatti della vita privata in genere.

Assicurarsi durante la costruzione
Consigliamo di stipulare un’assicurazione RC del costruttore durante la costruzione per eventuali danni cagionati a terzi dalla casa in costruzione.
È importante che si stipuli la polizza fino al presunto termine della costruzione della casa con possibilità di prolungamento alle stesse condizioni e allo stesso premio di prima se non si finisce in tempo. Anche la polizza incendio deve prevedere se il fabbricato è in costruzione (o ricostruzione).

Quanto costa la polizza per l’abitazione?
I consigli sul costo delle polizze abitazione sono comunicati in occasione dell’analisi sul fabbisogno assicurativo.
Questa analisi personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle vostre esigenze di consumatore, consigliando i prodotti piú adatti.

Cosa fare in caso di sinistro?
Di norma la denuncia va fatta entro 3 giorni e comunque il più presto possibile.
Bisogna comunicare alla compagnia di assicurazione l’evento (danno) oggetto della copertura assicurativa, fornire una breve descrizione degli avvenimenti che obbligano ad attivare il contratto allegando la relativa documentazione e precisare se è intervenuta l’autorità (carabinieri, vigili del fuoco ecc.).
È utile raccogliere materiale probatorio del danno (foto ecc.). Come disdire polizze costose e/o inadeguate?
Garanzie accessorie nella polizza abitazione Le polizze per l’abitazione possono assicurare anche il rischio contro il furto.
Esistono comunque dei pacchetti "multirischi" che coprono una pluralità di rischi.